Deroga alla durata del riposo giornaliero nelle cooperative socio-sanitarie
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 36 del 15 maggio 2009, ha chiarito che, anche per le cooperative del settore socio-sanitario ed assistenziale-educativo, è ammessa la deroga alla durata del riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003. Tale deroga, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, può essere stabilita nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'unica condizione posta dall'art. 17, comma 4, del decreto di cui sopra è che l'eventuale deroga debba prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o, comunque, una protezione appropriata.
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