Con sentenza n. 52 del 07 gennaio 2009, la Corte di Cassazione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso di un datore di lavoro avverso una cartella esattoriale fondata su verbale di accertamento INPS, ha statuito che il difetto di forma scritta prevista ad substantiam (oggi, ad probationem, NdR)per la conclusione del contratto di lavoro part time preclude ad esso, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale.
Precisa, infatti, la Suprema Corte che a tale tipo di contratto, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione di favore prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5 comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo e condizionato dall'osservanza dei prescritti requisiti formali. Deve, invece, applicarsi il regime ordinario di contribuzione, che prevede anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989).