Il Previndai, con la circolare 33/Imprese del 12/04/2010, facendo seguito alla circolare 32/2010 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla contribuzione aggiuntiva , interviene nuovamente per evidenziare alcune precisazioni questa volta sul versamento del contributo aziendale minimo annuo dovuto a partire dal 2010.
Detto contributo è previsto a favore dei lavoratori con almeno 6 anni di anzianità dirigenziale ed è pari a euro 4.000, per il 2010 (sale a euro 4.500 per il 2012 e a euro 4.800 per il 2013).
Una prima criticità evidenziata dalla Circolare 33/2010 riguarda il caso in cui il dirigente è passato tra due o più aziende dello stesso gruppo ovvero in caso di incorporazione o fusione tra le aziende. In questo caso, ai fini del calcolo dell'anzianità dirigenziale che fa scattare l'obbligo di versamento del contributo,  si farà riferimento alla data di assunzione o di nomina del primo rapporto di lavoro, salvo che in occasione del passaggio non siano state liquidate le spettanze di fine del rapporto.
Lo stesso Fondo ha inoltre ricordato che entro il 31 dicembre di ogni anno (oppure alla all'atto della cessazione del rapporto di lavoro se precedente) l'impresa verifica per i dirigenti che a tale data hanno superato i 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell'obbligo ad integrare la propria quota (alla cui determinazione concorre anche l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico della stessa azienda) fino al raggiungimento del livello minimo dovuto.
Le eventuali differenze saranno versate al Fondo insieme alla contribuzione del 4° trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione del rapporto se precedente.
All'importo minimo va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo; l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.
In caso di cessazione con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, il riproporzionamento del minimo deve tener conto anche dei mesi coperti da tale indennità, come avviene per il massimale.