Diritti ai lavoratori anche con cessione senza conservazione dell'autonomia organizzativa
A cura della redazione

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 12/02/2009 (procedimento C-466/07), ha deciso che in caso di trasferimento d'impresa, i lavoratori mantengono i diritti quesiti anche quando la parte di stabilimento ceduto non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo.
Il mantenimento dei diritti al lavoratore in caso di trasferimento d'impresa trova la sua fonte normativa a livello europeo nella direttiva 2001/23/Ce che all'art. 1, n.1, lett. b) definisce trasferimento d'impresa quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
Secondo i giudici europei ritenere che l'entità economica conserva la sua identità solo se viene mantenuto il nesso organizzativo che unisce l'insieme delle persone e/o elementi equivale a dire che la stessa perderebbe la sua identità se, a seguito di cessione, le risorse acquisite fossero integrate dal cessionario in una struttura integralmente nuova.
Questa interpretazione comporterebbe per i lavoratori interessati una privazione della tutela concessa dalla Direttiva europea e questo non sarebbe in linea con l'obiettivo della stessa.
Ne consegue che il presupposto dell'identità economica dettato dalla Direttiva 2001/23/Ce va inteso nel senso che presuppone la conservazione del nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori di produzione trasferiti. Infatti il mantenimento di tale nesso tra i predetti fattori consente al cessionario di utilizzarli dopo il trasferimento anche dopo averli integrati in una diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga.
Riproduzione riservata ©