Il datore di lavoro è tenuto a calcolare come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal dipendente per recarsi in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o rientrare una volta terminato il lavoro (Cass. 06/02/2008 n.2783).

E' il caso dei conducenti di autobus di linea che per via dei turni assegnati dall'azienda sono tenuti ad iniziare la prestazione in luoghi che non coincidono quasi mai con quello in cui il mezzo dell'azienda viene riconsegnato. In questo caso il tempo trascorso dal dipendente per coprire i vari spostamenti deve essere rimborsato.

La questione verte sul concetto di viaggio comandato. Secondo la Suprema Corte deve considerarsi tale ogni trasferimento inevitabile per via della programmazione del lavoro che può essere effettuato sia con mezzi gratuiti di servizio sia con i propri mezzi di trasporto. Pertanto il diritto all'attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo della separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, con l'avvio dell'attività in un determinato posto e la conclusione in un altro.