La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024, ha stabilito che, in caso di mancata indicazione nell’atto scritto del diritto di precedenza, in un contratto a tempo determinato (sia ordinario che stagionale), il datore di lavoro non può efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza ex art. 24, D.Lgs. 81/2015 nelle successive assunzioni.

Di conseguenza, il datore di lavoro inadempiente è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.