Appalti pubblici: il superminimo non determina l’equivalenza tra CCNL
A cura della redazione
Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 325/2026, ha dichiarato che, nell’ambito degli appalti pubblici, l’equivalenza tra CCNL non può essere garantita con il riconoscimento ai lavoratori di un superminimo individuale.
Nel caso esaminato dal giudice amministrativo, la gara d’appalto indetta da un istituto universitario indicava come CCNL di riferimento quello dell’Edilizia, mentre la società aggiudicatrice applicava il CCNL Metalmeccanici. Quest’ultimo contratto, tuttavia, non garantiva le stesse tutele economiche di quello indicato negli atti di gara, ovvero quello dell’edilizia. La società partecipante alla gara, e risultata poi aggiudicatrice, aveva previsto di riconoscere ai lavoratori, per tutta la durata del contratto di appalto, un importo a titolo di superminimo non assorbibile che andasse a colmare le differenze retributive. La stazione appaltante aveva quindi dato valutazione positiva al giudizio di equivalenza di cui all’art. 11 del d.lgs. 36/2023.
Un’altra società partecipante alla gara ha proposto ricorso al TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. La ricorrente sosteneva, infatti, che ai fini della verifica dell’equivalenza è irrilevante l’integrazione della RAL prevista dai contratti collettivi mediante i superminimi, che sono una componente volontaria e individuale della retribuzione.
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la Relazione ANAC n. 1/2023 e la circolare INL n. 2/2020; il giudizio era basato sulla versione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 antecedente al Decreto Correttivo.
In particolare, la valutazione dell’equivalenza deve essere effettuata prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annua; indennità di contingenza; EDR – a cui vanno sommate eventuali mensilità aggiuntive, nonché ulteriori indennità previste. Il superminimo non può rientrare concettualmente nelle ulteriori indennità eventualmente previste, in quanto elemento ad personam privo di forza espansiva verso la generalità dei lavoratori.
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