Disoccupazione in edilizia e periodo di maturazione
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 18/10/2007 n.25301, ha precisato che il requisito pervisto dall'art.11, c.2, L. 223/91 pari a 18 mesi di lavoro effettivo per poter fruire del trattamento speciale di disoccupazione in edilizia, matura anche nel caso in cui il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro anche discontinui.
Inoltre spiega l'Istituto previdenziale le dimissioni del lavoratore, ai fini del computo delle 18 mensilità, rilevano solo con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro ossia quello in essere con l'azienda che ha attuato la procedura di mobilità.
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