L’INPS, con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo sulla quota IVS a carico del lavoratore, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, applicabile per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 1, c. 281 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

L’esonero trova applicazione per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 2%) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 3%), maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Criteri applicativi dell’esonero

Il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, per la verifica dell’applicabilità dell’esonero e della sua misura, è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Nelle ipotesi in cui viene superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata anche la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS.

La valutazione circa l’applicabilità dell’esonero deve essere effettuata mensilmente secondo i seguenti criteri:

  • se la retribuzione imponibile del mese supera il limite di 2.692 euro, per quel mese non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore;
  • se la retribuzione imponibile del mese supera il limite di 1.923 euro, ma è di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore può essere riconosciuta, per quel mese, nella misura del 2%;
  • se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva, per quel mese, è applicabile nella misura del 3%.

Ne consegue che l’esonero può assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, così come può non trovare applicazione in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Rimane fermo che i massimali mensili di riferimento (2.692 euro e 1.923 euro), devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Come anticipato, la riduzione è applicabile ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, pertanto:

  • se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, sono state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
  • se il lavoratore cesserà il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, gli saranno erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione;
  • nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti al 2023 (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Tredicesima mensilità

Nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero dovrà essere calcolato, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese.

Se, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva sono erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro o di 1.923 euro), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12). È quindi possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.

Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Se il rapporto di lavoro, per il quale si sta fruendo dell’esonero contributivo, cessa prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. In tal caso, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione del 2%) o di 160 euro (per l’applicazione del 3%) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Analoghi criteri devono essere seguiti per la gestione delle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.

Pluralità di denunce mensili

Se si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Analoghe considerazioni valgono per le seguenti ipotesi:

  • operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro;
  • se nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra).

In tali casi, al sussistere delle condizioni, l’esonero sarò quindi fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time con distinte e autonome denunce contributive), il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

Ulteriori chiarimenti

  • Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile.
  • L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
  • Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del DURC.
  • L’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
  • L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Uniemens

I datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Nel caso di applicazione dell’esonero nella misura del 3%, ai fini della compilazione del flusso è stato istituito il <CodiceCausale> “L098” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Il codice per la tredicesima mensilità erogata in unica soluzione a dicembre è “L099”, mentre quello per i ratei mensili è “L100”.

Se viene applicato nella misura del 2% continuano ad essere utilizzati i codici in uso nl 2022.

Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.

La circolare riporta inoltre le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso Uniemens e nella sezione <PosAgri>.