L’ipotesi di distacco del lavoro si configura nel momento in cui un datore di lavoro (Distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone per un periodo limitato uno o più suoi lavoratori regolarmente assunti, a disposizione di un altro soggetto (Distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La fattispecie è disciplinata, nel settore privato, dal D. Lgs. 276/2003, attuazione della legge 14/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”). La normativa vigente (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.) e le svariate sentenze della Cassazione hanno definito quali sono gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravanti in capo al distaccante e al distaccatario. Nel presente articolo tratteremo gli adempimenti in carico al Datore di Lavoro che “cede” i propri lavoratori, ovvero il distaccante.

Cosa tratta?

In caso di distacco del lavoratore, la distribuzione degli obblighi prevenzionistici, rimane quella contenuta nell’articolo 3, comma 6 del D. Lgs. 81/08. Nel dettaglio, tale norma riporta che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 10/09/2003 e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

In una pronuncia del 2013 della Suprema Corte viene trattato l’infortunio di un lavoratore distaccato presso un’altra società, dovuto alla caduta da un ponteggio montato in maniera errata. In questo caso, ferma la responsabilità del distaccatario, è stato condannato anche il distaccante, al quale si contesta di aver comunque autorizzato il distacco senza aver preventivamente accertato che i ponteggi fossero stati modificati e adeguati alla normativa vigente. (Cassazione Pen. Sez. IV, Sent. 22-07-2013, n. 31300)

L’orientamento della giurisprudenza negli anni ha dato sempre più importanza al ruolo del distaccante, non attribuendogli il solo compito di erogatore di informazione e formazione ai lavoratori sui rischi collegati al tipo di mansione per cui vengono distaccati ma anche quello di un controllo preliminare delle condizioni di sicurezza.

È opportuno infatti fare riferimento alla sentenza della Cassazione, Sez. IV pen. N. 7931 del 1° Marzo 2021 secondo cui il distaccante, prima di dare corso al distacco di un lavoratore, deve aver accertato l’esistenza di condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali il suo lavoratore andrà ad operare. Qualora queste non siano esistenti, il Datore di Lavoro ha il dovere di non disporre il distacco.

Pertanto nel caso in cui, a seguito di apposita verifica, vi sia il presupposto di rispetto delle condizioni di sicurezza, il distaccante provvede (e/o si accorda perché venga effettuata, sincerandosene) ad informare e formare tutti i lavoratori interessati dal distacco sui rischi specifici dell’azienda ospitante e collabora all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi all’esecuzione della nuova e diversa prestazione. (Cassazione Penale, Sez. IV, 10 Luglio 2014 n. 30483)

Quando entra in vigore

L’articolo 3, comma 6 del D. Lgs. 81/08, deve essere rispettato ogni qualvolta si figuri l’ipotesi di distacco del lavoratore.

Indicazioni operative

È bene sottolineare che, in carico al Datore di Lavoro distaccante, permangono gli obblighi “tradizionali” previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08, da attuarsi nei confronti di qualsiasi tipologia di lavoratore a prescindere dal suo possibile ruolo di distaccato (visita medica preventiva, formazione generale e specifica, ecc.).

Dal momento che si configura un distacco di lavoro, il Datore di Lavoro deve attuare quanto segue, ai fini di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro, nei confronti dei propri lavoratori distaccati:

È bene ricordare che il distaccante rimane pienamente Datore di lavoro, titolare del rapporto di lavoro, l’unico che ha la disponibilità di modificare il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti di natura disciplinare. Il distaccatario può eventualmente segnalare le ragioni e le motivazioni legati all’adozione di un provvedimento disciplinare (ad esempio per mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) ma non è lui a poterlo adottare.

In definitiva, gli obblighi del distaccante sono strettamente legati a quelli del distaccatario data la loro cooperazione e coordinamento al fine di tutelare il lavoratore distaccato. Lo dimostra anche il fatto che la normativa in materia prevede sanzioni a carico di ciascuna delle due figure in caso di violazioni della norma stessa.