La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto condannato per violazione dei propri obblighi, ribadendo che l’obbligo di segnalazione delle situazioni di pericolo si estende a tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se dipendenti di imprese diverse.

Il fatto:

Il Tribunale di Pisa aveva condannato un preposto per la contravvenzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008, ovvero per omessa segnalazione di una situazione di pericolo in cantiere.L’infortunio riguarda la caduta di un lavoratore attraverso un’apertura presente sul settimo impalcato di un ponteggio. In particolare:

  • era assente una porzione del piano di calpestio;
  • l’area risultava coperta da teli in nylon applicati durante precedenti lavorazioni di verniciatura;
  • nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) erano previste specifiche prescrizioni per impedire la caduta attraverso aperture superiori a 0,50 m e il divieto di occultamento delle stesse con materiali che ne impedissero la visibilità.

Il preposto della società che aveva installato i teli non era responsabile del montaggio del ponteggio, ma non aveva segnalato la non conformità né apposto idonea cartellonistica di pericolo.

Il ricorso:

L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi:

  1. Erronea ricostruzione della dinamica dell’infortunio e carenza di motivazione, sostenendo che non fosse provato che la caduta fosse avvenuta durante il transito sull’area contestata;
  2. Erronea estensione della posizione di garanzia, evidenziando che il lavoratore infortunato apparteneva a una diversa impresa e che i rischi interferenziali avrebbero dovuto essere gestiti da altri soggetti;
  3. Afferma che, anche in caso di tempestiva segnalazione del pericolo, il ponteggio sarebbe stato comunque utilizzato per il passaggio dei cavi, sicché l’evento non sarebbe stato evitato;
  4. Omessa valutazione di una memoria difensiva.

Il giudizio della Cassazione:

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la responsabilità del preposto, per i seguenti motivi:

  1. Estensione della posizione di garanzia: la Corte ha ribadito che, nei cantieri con pluralità di imprese, la posizione di garanzia del preposto riguarda tutti i soggetti che, per ragioni lavorative, accedono all’area. Nel caso specifico, la società del preposto aveva contribuito alla situazione di pericolo occultando l’apertura con teli in nylon. Da ciò discendeva un preciso obbligo di informazione e segnalazione.
  2. Irrilevanza della diversa dinamica prospettata: trattandosi di omessa segnalazione di una situazione di rischio, la dinamica esatta della caduta assume rilievo secondario rispetto all’inadempimento dell’obbligo prevenzionistico;
  3. Insussistenza del giudizio controfattuale richiesto: a difesa sosteneva che la segnalazione non avrebbe comunque evitato l’evento. La Cassazione ritiene che la violazione contestata riguardi un obbligo di prevenzione in sé, indipendentemente dalle scelte organizzative successive;
  4. Il reclamo relativo alla memoria difensiva è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Impatti e indicazioni operative:

La sentenza offre indicazioni operative rilevanti per la gestione dei cantieri con pluralità di imprese.

1. Preposto: obbligo di segnalazione non limitato ai propri dipendenti

Il preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, deve:

  • vigilare sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di pericolo;
  • intervenire anche quando il rischio incide su lavoratori di altre imprese presenti in cantiere.

La posizione di garanzia si estende a tutti i soggetti che operano nell’ambiente di lavoro, in particolare in presenza di rischi interferenziali formalizzati nel DUVRI.

2. Rischi interferenziali: responsabilità diffuse

Nei contesti in cui operano più imprese:

  • il DUVRI deve essere coerente con le effettive lavorazioni;
  • le prescrizioni devono essere oggetto di vigilanza attiva;
  • eventuali situazioni di pericolo generano obblighi di segnalazione.

3. Documentazione e tracciabilità

In chiave operativa, è opportuno:

  • formalizzare le segnalazioni di non conformità (anche tramite verbali o sistemi digitali);
  • prevedere cartellonistica temporanea in caso di situazioni anomale;
  • assicurare un coordinamento documentato tra preposti e lavoratori, anche di imprese diverse.

4. Rilevanza delle omissioni preventive

La Corte ribadisce un principio centrale: la responsabilità per violazione degli obblighi di prevenzione può sussistere anche in presenza di incertezze sulla dinamica dell’evento, qualora sia accertata l’omissione di un obbligo specifico.