L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 16 maggio 2025, ha fornito istruzioni operative circa la verifica dei requisiti IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale), in riferimento ai distacchi di personale e ad altre forme di messa disposizione dei dipendenti, quali la codatorialità e l’avvalimento.

Il D.L. 131/2024 (L. 166/2024) ha abrogato l’art. 8, c. 35, della L. 67/1988, adeguandosi alla sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-94/19, che impone l’assoggettamento a IVA anche quando il distacco avviene con rimborso puro dei costi. L’intervento mira a uniformare la disciplina interna ai principi comunitari.

I distacchi o prestiti di personale saranno soggetti a IVA anche se non lucrativi, purché esista un corrispettivo e ricorrano i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

In particolare:

·         Requisito soggettivo: deve trattarsi di un soggetto passivo IVA (impresa, lavoratore autonomo o ente non commerciale che agisce in ambito commerciale);

·         Requisito oggettivo: il distacco è imponibile se vi è un corrispettivo, anche se pari o inferiore al costo sostenuto. Non rileva il margine di profitto;

·         Requisito territoriale: rileva la sede del distaccatario se soggetto passivo o del distaccante se il distaccatario è un privato residente in UE. Le prestazioni a privati extra-UE non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA.

Diversamente, operazioni gratuite o senza corrispettivo effettivo (es. tra enti no-profit senza scopo commerciale) restano fuori campo IVA.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.

Le modifiche non hanno efficacia retroattiva. Sono salvi i comportamenti pregressi conformi alla vecchia normativa o alla sentenza UE C-94/19, purché non oggetto di accertamento definitivo. L’IVA si applica solo ai nuovi contratti o rinnovi (anche taciti) conclusi dal 2025.