L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013, ha approvato i nuovi modelli di domanda per il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana applicata sui redditi, tra cui dividendi, interessi e canoni, corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale che i residenti in Italia possono presentare alle amministrazioni estere per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera.
La platea dei contribuenti che faranno uso di questi nuovi modelli comprende, in ordine:
• i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l’esonero dall’imposta estera sulla base della normativa convenzionale;
• i sostituti d’imposta italiani cui viene richiesta l’applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa convenzionale, alla direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosiddetta direttiva “madre-figlia”, e alla direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003, cioè la direttiva “interessi e canoni”;
• i soggetti non residenti aventi diritto ai predetti benefici che richiedono il rimborso dell’imposta italiana applicata, cui s’aggiungono gli intermediari autorizzati a rappresentarli.
I modelli utilizzabili dai soggetti non residenti per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia, sono i modelli A, B, C e D. In dettaglio, si tratta di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie. In particolare, se usati ai fini dell’applicazione diretta dell’agevolazione prevista dalla specifica Convenzione, i modelli si presentano al soggetto italiano che corrisponde il reddito, cioè il sostituto d’imposta, mentre per i rimborsi s’indirizzano al Centro Operativo di Pescara, sede dell’Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. In entrambi i casi i modelli riportano l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’Autorità fiscale estera.