Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha chiarito che per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Diversamente, sulle imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile vertono sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. 

Il chiarimento è riportato nella risposta all’istanza di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), con cui sono state chieste al Ministero indicazioni circa la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

Il contesto normativo

Il Ministero riepiloga il contesto normativo di riferimento (in particolare il DM 143/2021), sottolineando che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera.

Ne consegue che la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile. Allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Diverso discorso per l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile, che invece risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Richiamando la propria circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, il dicastero ribadisce che “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”.

Le peculiarità del DURC di congruità

La funzione di verifica della congruità, attribuita alla Cassa edile, è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione. Infatti, la verifica si incentra sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Secondo il Ministero, tale assetto si evince dall’ambito applicativo della congruità che:

  1. si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
  2. prevede il rilascio dell’attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l’impresa stessa;
  3. prevede, di conseguenza, che anche un’impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell’ambito del cantiere.