Il Ministero del lavoro, con la circolare 30/01/2008 n. 5, fornendo precisazioni in merito all'utilizzo del DURC per fruire dei benefici contributivi e normativi, ha ricordato che il documento viene richiesto anche ai lavoratori autonomi ancorchè privi di dipendenti.

Tra le altre precisazioni si ricordano le seguenti:

- Tra i soggetti tenuti al rilascio del DURC, oltre all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, vengono ricompresi anche gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria nonchè gli enti bilaterali. Questi ultimi potranno certificare la regolarità contributiva ad eccezione dei versamenti alla Cassa edile.

- il DURC non può essere rilasciato non solo quando l'azienda non è in regola con il versamento dei contributi, ma anche quando ha violato le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo caso l'azienda perde la possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi.

- per beneficio contributivo si deve intendere l'agevolazione consistente nell'abbattimento dell'aliquota previdenziale ordinaria. Rientrano invece nel concetto di beneficio normativo le agevolazioni di tipo fiscale e i contributi-sovvenzioni previste da normative statali e regionali. Non sono da considerare benefici contributivi, senza quindi obbligo del DURC, i regimi di contribuzione ridotta applicabili a interi settori, territori e tipologie contrattuali, agevolati sulla base di ragioni di carattere politico-economico.