DURC regolare anche quando INPS accoglie la domanda di rateazione oltre i 15 giorni
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, afferma la legittimità della regolarizzazione del DURC anche nel caso in cui l’INPS accolga la domanda di rateazione oltre i 15 giorni, purché l’interessato abbia presentato tale richiesta entro il suddetto termine.
Nel caso specifico, il datore di lavoro, dopo aver ricevuto l’invito a regolarizzare in seguito all’emissione di un DURC interno negativo, aveva presentato la richiesta di rateazione del debito INPS entro 15 giorni, termine stabilito dall’art. 7, comma 3, del DM 24.10.2007 ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva. L’ente aveva accolto il piano di ammortamento e l’interessato aveva dunque proceduto al pagamento delle rate. Successivamente, l’INPS inviava al datore di lavoro delle note di rettifica per recuperare diverse mensilità di contribuzione, disconoscendo l’intera agevolazione contributiva fruita adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione entro i 15 giorni di tempo. Infatti, a norma dell’art. 1 della legge n. 296/2006 comma 1175, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC da parte datoriale.
L’INPS ricorreva in giudizio contestando il rispetto dei termini per la regolarizzazione ritenendo quindi irregolare la posizione contributiva in oggetto.
La Corte Suprema respinge il ricorso dell’INPS attribuendo rilevanza alla data di presentazione della richiesta di rateazione e non al momento in cui l’Ente fornisce riscontro, di conseguenza il datore di lavoro risultava perfettamente regolare e, dunque, l’INPS non aveva titolo per pretendere le somme indicate nelle note di rettifica.
In sostanza, la Cassazione privilegia la posizione del contribuente dando importanza al momento in cui questo si attiva per rendersi disponibile a risanare la propria posizione e non ai tempi di risposta dell’ente, poiché, diversamente, “sarebbe esposto all’alea dei tempi di risposta dell’Ente interessato, finendo così per dipendere non dalla volontà e dal comportamento di parte privata ma da fattori esterni alla sua sfera di controllo”.
Di conseguenza, poiché in questo caso l’INPS aveva approvato la rateizzazione, la posizione del datore di lavoro deve considerarsi regolare e quindi ben poteva continuare a fruire delle agevolazioni contributive in essere, non potendo essere fatte valere le note di rettifica da parte dell’INPS.
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