L’INPS, con il messaggio 12/01/2018 n.142, fa seguito alle modifiche apportate dal DL 148/2017 (L. 172/2017) al DL 54/2017 (L. 96/2017) in ambito di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, per precisare che il DURC può essere rilasciato dal momento della presentazione della domanda a quella di scadenza della prima o unica rata, anche al contribuente che accede alla rottamazione per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Infatti il citato DL 148/2017 ha ampliato l’ambito di applicazione della cd. Definizione agevolata dei carichi fiscali previsto dal DL 193/2016 (L. 225/2016) consentendo ai contribuenti di:

a) pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, entro il 7 dicembre u.s., senza decadere dai benefici della stessa definizione;

b) accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni;

c) accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;

d) di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Secondo l’INPS, in tutte le predette ipotesi risulta applicabile la regola che consente il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione e fino a quella di scadenza della prima o unica rata.