Emersione dei rapporti di lavoro in nero e istruzioni INPS
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 07/09/2007 n.116, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (ex art. 1 commi 1192 -1201 della Legge Finanziaria 2007) in vista della scadenza del 30 settembre p.v. entro la quale i datori di lavoro possono presentare all'Istituto previdenziale, previa intesa sindacale, l'istanza di regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato non denunciati. La circolare fornisce le istruzioni operative per l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e l'indicazione dei premi oggetto di regolarizzazione all'INPS e all'INAIL. In particolare per il pagamento delle somme dovute all'INPS, i datori di lavoro provvederanno tramite il modello F24, indicando, come "causale contributo" nella sezione INPS, il codice EMDM (regolarizzazione lavoro sommerso aziende DM); oppure il codice EMLA (regolarizzazione lavoro sommerso aziende agricole) se la regolarizzazione riguarda gli operai agricoli. Dovranno altresì essere riportati negli appositi campi il codice della sede, la matricola della Ditta, il periodo oggetto della regolarizzazione e l'importo versato. Quanto ai premi dovuti all'INAIL, secondo gli accordi intercorsi con l'Ente medesimo in merito alla regolarizzazione dei premi assicurativi, tutti i versamenti devono essere effettuati tramite mod. F24, compilando la specifica sezione INAIL ed indicando negli appositi campi il codice della sede, il codice della Ditta ed il relativo controcodice, il numero di riferimento 999600, la causale "P" e l'importo a debito versato. La circolare 116/2007 ricorda anche che il datore di lavoro, per adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, deve versare una somma pari a 2/3 di quanto dovuto complessivamente per il periodo oggetto di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti. I 2/3 dei contributi e premi evasi nel periodo irregolare dichiarato potranno essere versati con le seguenti modalità: a) nella loro interezza, allegando all'istanza l'attestazione dell'avvenuto versamento; b) per l'importo di 1/5, contestualmente all'istanza da presentare all'INPS. In quest'ultimo caso, l'importo residuo potrà essere versato in unica soluzione oppure in forma rateizzata, nei 60 mesi successivi mediante rate mensili costanti e senza interessi. Il termine per il pagamento della prima rata è fissato convenzionalmente nel 16 ottobre 2007, indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza. Le successive rate dovranno essere versate entro il giorno 16 di ogni mese. Inoltre, L'INPS ricorda che la Finanziaria 2007 stabilisce l'esenzione del lavoratore dal pagamento della quota a suo carico.