Nel caso in cui i lavoratori dipendenti a cui erano state assegnate delle azioni delle società siano tenuti a restituirle per legge indipendentemente dalla loro volontà, non trova applicazione l'art.51 comma 2 del TUIR con la conseguenza che il controvalore non deve essere assoggettato a IRPEF (Agenzia Entrate Ris. 12/08/2005 n.118). Infatti spiega l'Agenzia delle entrate condividendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, l'art. 51 comma 2 del TUIR che subordina l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai dipendenti alla condizione che le azioni medesime non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di cessioni volontarie e non invece per obblighi di legge. Inoltre l'esclusione dalla tassazione delle azioni di cui sopra non integra una finalità elusiva poichè non è lasciata altra opportunità ai dipendenti se non quella di riconsegnare le azioni alla società.