Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30/05/2011, ha deciso che il cittadino extracomunitario che risulta privo di lavoro e non ha sufficienti mezzi di sussistenza per rimanere in Italia con la propria famiglia non ha diritto di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della semplice disponibilità ad assumerlo avanzata da un’azienda.
Secondo i giudici infatti il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, costituisce un requisito soggettivo ineludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.
La finalità del T.U. immigrazione è infatti quella di evitare che si inseriscano tra fra gli utenti dei servizi pubblici e gli aventi diritto alle prestazioni sociali persone che non offrono un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che dunque finirebbero per gravare sul pubblico erario come beneficiari dell’assegno sociale in quanto indigenti.
L’eventuale mancanza di un reddito minimo in sede di rinnovo del permesso di soggiorno potrebbe essere colmata con la sussistenza in un regolare rapporto di lavoro. Risulta invece insufficiente la mera dichiarazione con la quale l’azienda manifesta la volontà di procedere all’assunzione del cittadino straniero, in quanto non suffragata da una convincente documentazione che ne comprovi l’effettività.