Esente la fornitura dell’Ebike ad uso promiscuo
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 41 del 16 febbraio 2026, ha precisato che il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e‑bike per uso personale, verificando che venga utilizzata almeno per il 30% del tragitto casa‑lavoro, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR dato che soddisfa le finalità di utilità sociale previste dall’art.100, c.1, del medesimo Testo Unico.
Più precisamente, il servizio di mobilità sostenibile che si intende offrire ai dipendenti, mettendo a loro disposizione una ebike per uso personale, monitorando, fra l'altro, che la stessa sia utilizzata per coprire almeno il 30 per cento dello spostamento casa lavoro, risponde alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del TUIR e che allo stesso possa applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dalla Società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit.
Diversamente, nell'ipotesi in cui i dipendenti pattuiscano altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale, in forza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR.
Tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare n.28/E del 2016 (par. 2.1), l’Agenzia delle entrate ribadisce che, con riferimento alle opere e ai servizi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, l'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo TUIR. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
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