L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 08/08/2008 n.356E, ha precisato che può essere applicata l'esenzione fiscale anche alla quota parte delle borse di studio corrisposte, in forza di accordi internazionali, da soggetti che agiscono su disposizione e per conto di un organo del Governo italiano, per effetto dell'art. 3, c. 3, lettera d-ter), del TUIR.
Più precisamente all'Agenzia delle Entrate è stato chiesto quale trattamento fiscale deve essere riservato alle somme erogate agli assistenti di lingua straniera (cittadini stranieri) in forza di accordi culturali sottoscritti dal Governo Italiano. Dette somme, assimilabili alle borse di studio (circ. Min. Fin. n.326/1997) sono finanziate dal Ministero preposto, ma erogate dalle istituzioni scolastiche assegnatarie, che a loro volta integrano economicamente la somma stanziata dal Governo.
La risoluzione 356E/2008, ha evidenziato che il predetto caso non rispetta le condizioni di esenzione fiscale in Italia fissate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia con i paesi europei.
Inoltre la stessa Agenzia precisa che la legislazione italiana (art. 3, c. 3, lettera d-ter), del TUIR) prevede, in ogni caso, l'esclusione dalla base imponibile delle "somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo Italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". Tale disposizione risulta applicabile anche alle somme oggetto di interpello in quanto equiparabili a borse di studio sia per la parte finanziata dal Governo sia per l'integrazione a carico dell'Istituzione scolastica assegnataria.
L'Agenzia delle entrate precisa altresì che dette somme devono essere considerate irrilevanti ai fini IRAP.