Esonero triennale: le ultime precisazioni
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 459 del 3 febbraio 2016, ha riepilogato gli ultimi orientamenti ministeriali in merito alla fruizione dell’esonero contributivo triennale di cui all’art. 1, co. 118 e ss della L. n. 190/2014.
In particolare, l’istituto previdenziale ha ribadito quanto segue:
- il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (lo stesso, infatti, può essere riconosciuto anche ai datori non imprenditori);
- nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è esclusa la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo;
- sono compresi, tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex L.190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico.
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