Figura chiave della sicurezza, il preposto oggi è un leader operativo: vigila, interrompe le attività non sicure e segnala le criticità. Le riforme e l’Accordo 2025 hanno rafforzato poteri e formazione (12 ore base, aggiornamento biennale). La Cassazione ribadisce: tollerare prassi pericolose e non segnalare costa caro.

Cosa tratta :

Il lessico della sicurezza sul lavoro è cambiato insieme ai cantieri e agli stabilimenti. Tra badge digitali, manutenzioni esternalizzate e linee produttive veloci, una figura si è spostata in prima linea: il preposto. Non più solo “controllore delle regole”, ma garante operativo dotato di poteri–doveri che incidono sul ritmo delle lavorazioni. È il punto di contatto tra procedure e persone: vede le prassi reali, intercetta i segnali deboli, interrompe quando serve. A dirlo non è la retorica, ma un quadro normativo rafforzato e una giurisprudenza sempre più netta.

Chi è davvero il preposto (e perché oggi conta di più)

La definizione normativa lo descrive come la persona che, in ragione di competenze e poteri gerarchico‑funzionali, sovrintende al lavoro, assicura l’attuazione delle direttive e ne controlla l’esecuzione, esercitando un funzionale potere di iniziativa. La novità degli ultimi anni non è semantica, ma sostanziale: a questo ruolo si chiede di intervenire sui comportamenti non conformi, fermare l’attività in caso di pericolo e segnalare tempestivamente deficienze e criticità a chi può rimuoverle. Sono obblighi oggi scolpiti nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, potenziati dal D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021.

Individuazione chiara e principio di effettività

La legge impone al datore di lavoro di individuare i preposti: non un nome “di facciata”, ma una responsabilità reale, coerente con i poteri necessari. In caso di incidenti, però, conta soprattutto ciò che si fa: chi di fatto coordina e vigila può rispondere come preposto, anche senza lettera formale. La Cassazione ha ribadito che l’effettività prevale sulle etichette: è preposto chi, nella realtà del lavoro, dirige e controlla.

Appalti e subappalti: niente zone grigie

Nei lavori in appalto la regola è semplice: gli appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente chi svolge le funzioni di preposto. È un tassello essenziale per gestire i rischi di interferenza, evitare sovrapposizioni e chiudere le “falle” organizzative tipiche dei cantieri multi‑impresa. Chiarimenti recenti degli interpelli hanno confermato la lettura restrittiva: l’individuazione non è opzionale.

Formazione: 12 ore iniziali, aggiornamento biennale, stop all’e‑learning

Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 ha sciolto l’ultimo nodo: corso base a 12 ore, aggiornamento ogni 2 anni (6 ore) e niente e‑learning per base e aggiornamento, ammessa solo la presenza o la videoconferenza sincrona con requisiti stringenti. Per i responsabili interni la partita non è “riempire un’aula”, ma misurare efficacia sul campo: simulazioni, casi reali, feedback e tracciabilità.

Le sentenze che pesano: vigilanza, stop, segnalazione

Nel 2025 tre decisioni hanno dato sostanza ai ruoli : 

1. Officina mezzi: confermata la condanna di due preposti per un infortunio mortale originato dall’uso improprio del carrello elevatore, in violazione del DVR. La Corte ha stigmatizzato la tolleranza di prassi pericolose e la mancata segnalazione ai vertici. Non basta dire “così si fa da sempre”.

2. Scarico materiali: responsabilità del preposto per omessa segnalazione delle carenze di sicurezza in un’area mista mezzi‑pedoni, con aggiornamento del DVR mai attivato. La segnalazione tempestiva è il cardine della posizione di garanzia.

3. Lavori in quota: la responsabilità del preposto non svanisce se non è sul posto al momento dell’evento, quando egli è comunque riferimento delle maestranze e ha impartito istruzioni. Conta la vigilanza organizzata e la prevenzione delle prassi elusive.

La giurisprudenza ricorda anche che la condotta imprudente del lavoratore non spezza automaticamente il nesso causale: rileva solo quando introduce un rischio “eccentrico” rispetto a quello governato dai garanti. È la linea tracciata dalle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp.

Diritti e tutele: non solo responsabilità

La riforma ha previsto che i contratti collettivi possano riconoscere emolumenti per l’attività di vigilanza, e che il preposto non subisca pregiudizi per l’esercizio dei suoi poteri. Un equilibrio necessario: se chiediamo a qualcuno di fermare il lavoro quando serve, dobbiamo garantirgli protezione organizzativa e riconoscimento.

Conclusione

Il preposto è l’anello critico tra sistema e realtà. La sua efficacia si misura in tre verbi: vigilare, interrompere, segnalare. Investire su individuazione chiara, catene decisionali snelle e formazione “viva” vuol dire trasformare la prevenzione da adempimento a vantaggio competitivo per le persone e per l’impresa.

COSA DICE LA LEGGE

  • Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021): obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti; possibilità per i CCNL di definire un emolumento; divieto di pregiudizio per chi esercita le funzioni.
  • Art. 19 D.Lgs. 81/2008: doveri di vigilanza e intervento; interruzione in caso di persistente inosservanza o pericolo (lett. a e f‑bis); segnalazione tempestiva delle non conformità.
  • Art. 26 D.Lgs. 81/2008: in appalto e subappalto, obbligo di indicare il preposto al committente; cooperazione e coordinamento, DUVRI.
  • Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato‑Regioni 17/04/2025: 12 ore di formazione specifica per i preposti; aggiornamento biennale (6 ore); erogazione in presenza o VCS (no e‑learning).

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Individuazione senza ambiguità: lettere d’incarico che specifichino ambito, limiti, potere di stop e canali di escalation. Tracciare anche i sostituti e i preposti degli appaltatori.
  2. Procedure “a prova d’errore”: prevedere check di partenza lavoro (attrezzature, DPI, interferenze) e una procedura di interruzione rapida, con messaggi preimpostati e numeri di contatto.
  3. Segnalazioni che generano azioni: modulo unico per non conformità/nearmiss con invio automatico a dirigente e RSPP; tempi di chiusura e feed‑back obbligatori.
  4. Formazione viva e misurabile: calendario biennale, simulazioni, osservazioni in campo e tracciabilità digitale di presenze, prove e follow‑up.
  5. Appalti: nominativi dei preposti in contratto e nel DUVRI; briefing operativo congiunto prima dell’avvio e audit mirati sulle aree interferenziali.
  6. Evidenze: verbali sintetici con foto, registro stop/interruzioni, log delle segnalazioni e delle misure attuate; riesame periodico nel SGSL.