In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente versamento delle imposte da parte del professionista a cui il contribuente ha dato mandato, le sanzioni devono essere richieste al commercialista purchè vi sia stata denuncia all'autorità competente (Cass. 20/12/2007 n.26848).

Secondo i giudici di legittimità in questi casi trova applicazione l'art. 6 del DLgs 472/97 secondo cui il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.