La Corte di Cassazione, con la sentenza 3/06/2009 n.12820, ha deciso che se per evitare la regolarizzazione di un clandestino viene costituita artificiosamente una società con il cittadino extraUE privo del permesso di soggiorno, la stessa si considera invalida con la conseguenza che il rapporto di lavoro con lo straniero viene riconosciuto di natura subordinata.
Secondo la Suprema Corte il ricorso all'escamotage societario per impossibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero clandestino può essere accertato dal giudice di merito attraverso l'interpretazione delle domande e delle eccezioni di parte ed in particolare attraverso la qualificazione giuridica officiosa dei fatti prospettati (come ad esempio l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, l'osservare determinati orari di lavoro, eseguire mansioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ecc.)