L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18E del 24 giugno 2014, ha fornito chiarimenti in merito al corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico, alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013).
In particolare, si precisa che è una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo.
Via libera, inoltre, al documento fiscale digitale anche senza un precedente accordo con il destinatario e all’utilizzo dei sistemi tecnologici che si ritengono più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità della fattura elettronica.