L'art. 44, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) amplia il numero di pensionati ai quali viene riconosciuta la possibilità di cumulare totalmente la pensione con la retribuzione sino ad ora riconosciuto soltanto a coloro in possesso di almeno 40 anni di contribuzione. In particolare possono beneficiare del nuovo regime previdenziale sia coloro che nel momento in cui decidono di andare in pensione sono in possesso di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età; sia coloro che pur non avendo i predetti requisiti sono disposti a versare una somma calcolata sulla base dell'importo della pensione, l'età e gli anni di contribuzione effettuati. Si segnala che coloro che maturano i predetti requisiti dopo essere andati in pensione non possono beneficiare del nuovo regime di cumulo. La novità riguarda anche i lavoratori autonomi. Infatti prima della modifica introdotta dalla finanziaria 2003 a questi soggetti spettava una pensione ridotta del 30% della quota eccedente il trattamento minimo o in alternativa il 30% dei compensi. Possono inoltre accedere al cumulo anche: - i pensionati di anzianità che al 1° dicembre 2002 avevano meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età e - coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità ed hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002. Per poter accedere al beneficio i predetti soggetti devono pagare un ticket di ingresso (una tantum) che viene determinata nel seguente modo: sulla pensione che deve essere pagata a gennaio, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo, si applica una percentuale del 30%. Il risultato ottenuto si moltiplica per un numero dato dalla differenza tra 95 (37 anni di contributi e 58 anni di età) e la somma dei requisiti di contribuzione e di età che l'interessato aveva alla data del pensionamento. Il coefficiente di moltiplicazione è quindi pari a 3, per coloro che sono andati in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età (95 meno 92, somma di 57 più 35), pari a 2 per coloro che avevano all'atto del pensionamento 56 anni di età e 37 anni di contributi, e via dicendo. L'una tantum, che deve essere versata entro il 17 marzo 2003 (in unica soluzione o in 5 rate trimestrali di cui la prima pari al 30% del dovuto), in ogni caso non può essere inferiore al 20% della pensione di gennaio, se la somma dei requisiti posseduti è pari o superiore a 95, né superiore a tre volte l'importo della pensione di gennaio. Restano pertanto esclusi coloro che vanno in pensione dal 1° gennaio 2003 in poi con 37 anni di versamenti e 58 anni di età e coloro che entro il 17 marzo 2003 non sono disposti a versare l'una tantum dovuta per usufruire del cumulo. Infine si ricorda che i pensionati che hanno anche prestato attività lavorativa senza versare le trattenute possono regolarizzare la loro posizione, evitando le sanzioni, pagando un importo pari al 70% (in unica soluzione oppure in 5 rate trimestrali) della pensione di gennaio, moltiplicato per ciascuno degli anni in cui non risultavano in regola. Detto importo non può comunque essere superiore a 4 volte la pensione erogata a gennaio.