L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 190 del 6 febbraio 2023, ha chiarito che non è applicabile il regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (previsto per i lavatori “impatriati”) al soggetto che trasferendo la residenza fiscale in Italia ha già optato – e, quindi, già fruisce di un'altra agevolazione fiscale – per il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 – 89, della L. 190/2014.

In linea con la finalità del Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) teso ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività, il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L'adesione al ''regime forfetario'' di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (che rappresenta il regime ''naturale'' delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale), comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri ''forfetari'', applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, sul quale viene poi operata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa, tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare A.E. 33/2020 è stato chiarito che ''il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario''.