Fisco: la definizione agevolata da parte del sostituto è efficace anche nei confronti del sostituito
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13282 del 26 maggio 2017, ha stabilito che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante sul sostituto di imposta ha effetto anche sul sostituito.
Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato, non essendo d'ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'articolo 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto.
Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell'obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché' intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.
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