Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, ha emanato la circolare n. 8047 del 16 ottobre 2025 con la quale, come di consueto, sono stati forniti chiarimenti e istruzioni operative in merito al Decreto flussi 2026-2028, evidenziando che, a differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il nuovo triennio la quota di ingresso per l’assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico.

Ne deriva che per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.

La circolare fa seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 240/2025 del DPCM 2 ottobre 2025 che, attuando il D.L. n.20/2023 (convertito nella Legge n.50/2023) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n.145/2024 (L. n.187/2024) e dal D.L. n. 36/2025 (L. n. 74/2025), determina per il triennio 2026-2028 i flussi d’ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo sia nell’ambito delle quote che al di fuori di esse.

Il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Rispetto al triennio previgente gli ingressi sono incrementati di oltre 44 mila quote.

Verifica dell’indisponibilità

Il Decreto flussi, per il cui contenuto si rimanda all’apposito approfondimento, assegna alla circolare congiunta il compito di definire le modalità operative, oltre a indicare la documentazione necessaria a dimostrare (a cura del datore di lavoro interessato all’assunzione dello straniero) di aver previamente verificato, presso il Centro per l’impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Su questo aspetto, la circolare n. 8047/2025 evidenzia che per tutti gli ingressi per lavoro subordinato, compresi quelli dell’assistenza familiare (escluso il lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, utilizzando l’apposito modulo (denominato Dichiarazione verifica centro per l'impiego) predisposto dal Ministero del Lavoro, che va allegata nella sezione di upload della domanda. Come previsto dal DL n. 145/2024 che ha modificato l’art. 22, c. 2-bis del TU immigrazione, la verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero.

Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

Mentre se il lavoratore avviato dal Centro per l’impiego non si presenta al colloquio oppure se lo stesso non è idoneo a ricoprire il ruolo ricercato dal datore di lavoro, quest’ultimo dovrà autocertificare tali circostanze. Anche l’autocertificazione deve poi essere allegata alla domanda di nulla osta al lavoro.

Asseverazione

La circolare congiunta ricorda che è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i consulenti del lavoro, i commercialisti o gli altri professionisti di cui alla Legge n. 12/1979 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri (congruità delle richieste, possesso del DURC, avere i requisiti reddituali e osservare il CCNL). L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare. Invece, l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis, comma 3, del T.U.I. con il Ministero del Lavoro.

Requisiti reddituali

Per quanto riguarda i requisiti reddituali, viene ricordato che il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.

Invece, per gli ingressi per l’assistenza familiare il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l’asseverazione.

La limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti; mentre per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Settore trasporto, logistica e magazzino

Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore dei cittadini che provengono da uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto o sottoscriverà accordi di cooperazione in materia migratoria e, sempreché siano in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per i lavoratori da occupare nelle attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco autotrasporto merci per conto terzi, è richiesta la patente di categoria CE.

Mentre, per le attività afferenti al settore trasporti terrestri di passeggeri sono richieste le patenti professionali equivalenti alle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE. Trascorso un anno è necessario convertire la patente.

Il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, potrà acquisire o rinnovare la CQC in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati all’invio delle istanze di nulla osta possono effettuare la precompilazione della domanda a partire dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20.00 del 7 dicembre 2025 (p4 tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e 1° novembre). Per accedere al portale ministeriale è necessario essere in possesso di SPID o CIE e disporre di un indirizzo PEC registrato in INI-PEC (persone giuridiche iscritte al Registro delle imprese) o INAD (persone giuridiche non iscritto al Registro delle imprese e persone fisiche).

La fase successiva alla precompilazione prevede che dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del 13 dicembre 2025 coloro che hanno compilato la domanda possano: visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda ed effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day. In questa fase non è possibile compilare nuove domande, ma solo apportare eventuali modifiche a quelle già on line.

L’ultimo step della procedura è quello dedicato ai click day.

In particolare, dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2026 le istanze per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo) e dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2026 quelle per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico).

Invece, dovranno essere inviate dal 16 febbraio 2026 le istanze per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) e dal 18 febbraio 2026 quelle per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Si ricorda che non può essere accolta la domanda presentata dal datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto e quella presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.

Inoltre, la circolare congiunta ricorda che, ai sensi del DL 146/2025, datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). La limitazione vale anche per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali

I datori di lavoro che intendono occupare lavoratori stagionali con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24, c. 9 del TU immigrazione, nel modulo di domanda, nella sezione “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, dovranno riportare le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda che il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Resta salva la possibilità di fruire della procedura semplificata riconosciuta alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso

I nulla osta per lavoro subordinato non stagionale verranno rilasciati entro 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote d’ingresso.

Riguardo alle richieste d’ingresso per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, alla preliminare verifica da parte dell’INL (in collaborazione con AGEA per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 (ossia quelli previsti per ottenere l’asseverazione). Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedimentali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.

Resta fermo che dopo le verifiche sulla domanda di visto d’ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.

Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

La circolare congiunta ricorda che il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.