Formazione continua: l'adesione e la revoca al Fondo non decorre più dal 1° gennaio
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 01/10/2009n. 107, richiamando le modifiche apportate dalle Leggi 2/2009 e 33/2009 al quadro normativo (L. 388/2000) disciplinante l'adesione e la revoca dei datori di lavoro ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, ha ricordato che gli effetti non decorrono più dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma dal periodo di paga in cui la scelta è stata indicata sul mod. DM10 (mese di competenza).
Viene meno anche il termine del 31 ottobre entro il quale i datori di lavoro dovevano esprimere la loro scelta di adesione o revoca dal Fondo. Ora è possibile esercitare detta scelta durante l'intero anno solare.
Al fine di uniformare i comportamenti, spiega l'istituto previdenziale, senza generare situazioni di difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi comprese le ipotesi di prima adesione nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo.
Vengono confermati i codici di adesione (diversi a seconda della denominazione del Fondo) e/o revoca già in uso da indicare nel mod. DM10. In particolare per la revoca devono essere utilizzati i codici REVO e/o REDI.
In caso di mobilità tra fondi interprofessionali oltre ai suddetti codici i datori di lavoro dovranno inserire contestualmente il codice del nuovo Fondo al quale si intende aderire.
Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, l'INPS evidenzia che non possono in alcun modo essere prese in condirezione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.
L'INPS ricorda anche che per effetto del DM 15/07/2009 n. 225/V/2009 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato istituito un nuovo Fondo nazionale paritetico interprofessionali per la formazione continua denominato "Fondo Formazione Servizi Pubblici" il cui codice di adesione è FISP.
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