Fringe benefit con i voucher
A cura della redazione

L'art.51, c. 3-bis del TUIR stabilisce che ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Si tratta dei c.d. "Voucher" che hanno la caratteristica che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Se sussistono queste condizioni, il voucher non rappresenta una somma di denaro per il dipendente ed è quindi totalmente esente.
Sono previste però alcune eccezioni. In particolare il bene o il servizio rappresentati dal Voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, devono essere individuati nel suo oggetto e nel suo valore nominale e possono consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali ad esempio, abbonamenti, cicli di terapie ecc.
Inoltre in deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, viene previsto che i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.
In sostanza un unico Voucher può rappresentare diversi beni e servizi, purché di importo complessivo non superiore a 258,23 euro se si vuole fruire della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il discorso non cambia se il voucher rimanda ad una elencazione o ad una piattaforma elettronica.
Pertanto se la somma dei beni e servizi erogati nell'anno rimane sotto i 258,23 euro, in base al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR ne viene esclusa la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto considerati Fringe Benefit.
Qualora però il valore dei fringe benefit nel periodo di imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie ecceda il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
In conclusione per importi superiori a tale limite di esenzione i voucher devono rappresentare un solo bene o servizio anche se fruiti tramite piattaforme elettroniche.
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