La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 10 del 12 maggio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla L. n. 257/1992 e al DM 6 settembre 1994.

La disciplina da applicare per garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori nel caso di eventuali materiali contenenti amianto, precisa la Commissione, è differente a seconda che gli stessi siano presenti in impianti funzionali all’immobile o presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

Eventuali materiali contenenti amianto devono essere così gestiti:

- mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;

- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.