L’INPGI, con la nota illustrativa del 12 dicembre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cumulo gratuito della contribuzione introdotto dalla Legge di Stabilità 2017.

In particolare, il suddetto cumulo è stato esteso alle pensioni di vecchiaia anticipata (pensioni di anzianità), alla Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti. Gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero” (per le pensioni di anzianità, attualmente, sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne).

Pertanto, a decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione di anzianità, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi. Ad esempio: un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP e altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione,  potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito.

Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione - sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto. La nuova normativa sul “cumulo gratuito” prevede che – entro il 2017 - i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979, sempreché per la stessa non sia intervenuto  l’integrale pagamento dell’onere,  possano rinunciarvi, con restituzione di quanto già versato.

Per i giornalisti restano comunque in vigore:

  1. le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli (art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulo tra l’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria e l’INPGI-1. Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi - la pensione di vecchiaia o di anzianità - sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. La domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, che provvede all’istruttoria della pratica con l’altro ente. Per il pagamento, contrariamente a quanto avviene con il “cumulo gratuito”, ogni ente provvede al versamento mensile della quota di propria competenza;
  2. le disposizione sulla “totalizzazione” di cui al Decreto legislativo n. 42/2006, che comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito”, ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica.