L’INPGI, con la nota del 19/04/2012, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.6001/2012 depositata lo scorso 17 aprile, ha ribadito il principio della totale autonomia tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, con la conseguenza che è legittimo che l’Istituto previdenziale dei giornalisti possa richiedere la contribuzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro.
Si è arrivati in Cassazione poiché l’Inpgi aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, nella quale i giudici di merito affermavano che l’Ente non poteva richiedere al datore di lavoro un incremento contributivo derivante dall’aver accertato che le mansioni di fatto svolte dalla giornalista erano diverse da quelle contrattualmente pattuite. I Giudici d’appello affermavano, in sostanza, che l’Ente di previdenza non poteva incidere sull’assetto contrattuale che le parti avevano dato al rapporto di lavoro.
La Suprema Corte è intervenuta, invece, ribaltando sostanzialmente la decisioni dei Giudici di secondo grado e confermando la linea di principio da sempre sostenuta dall’Istituto sul tema dell’autonomia del rapporto contributivo e dell’indisponibilità dei diritti previdenziali che per legge sono sottratti all’autonomia contrattuali delle parti.