Giornalisti: le istruzioni per fruire dello sgravio relativo alla contrattazione di secondo livello
A cura della redazione

L’Inpgi, con la circolare n. 6 del 27 ottobre 2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si ricorda, innanzi tutto, che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione.
Pertanto, nel caso in cui le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Inoltre, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI – abbiano, a suo tempo, presentato un’apposita domanda all’INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2013 opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre 2014 (ultima denuncia contributiva utile, con scadenza 16/01/2015).
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