Gli stagionali hanno diritto alla disoccupazione in quanto inclusi nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 15/07/2011 n.14726, ha fornito alcune precisazioni in materia di prestazioni di disoccupazione da erogare ai lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente così come previsto dall’art. 65 del Reg. CE 883/2004.
Tale disposizione trova applicazione non soltanto nei confronti dei lavoratori frontalieri, ma anche nei confronti di coloro che rientrano nella categoria dei “lavoratori diversi dai frontalieri” ossia coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non necessariamente è identico al Paese in cui è stata esercitata l’attività lavorativa. A titolo di esempio l’INPS individua le seguenti categorie di lavoratori: persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro; persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri; persone per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile ed in particolare al principio della lex loci laboris (assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro).
L’art. 65 del Regolamento comunitario inoltre trova applicazione nei confronti dei lavoratori stagionali anche se gli stessi non sono espressamente richiamati dalla Decisione 12/06/2009, vengono comunque fatti rientrare nella più ampia categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri.
Secondo l’INPS il lavoratore frontaliero in disoccupazione e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, compreso quindi il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l'ultima occupazione.
Tali prestazioni sono corrisposte dall'istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l'istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l'intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi (prolungato a cinque mesi in casi particolari), nei limiti, peraltro, dell'importo erogabile dallo Stato membro competente.
Tuttavia, esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, l’INPS accerta che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione a carico dell'istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell'Istituto previdenziale sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell'istituzione competente straniera. L'erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l'eventuale durata residua. L’INPS deve dedurre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero complessivo delle giornate indennizzate ai sensi della legislazione estera.
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che per l'Italia sono effettuate tramite la Direzione regionale INPS del Lazio.
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