L'INPS, con la circolare 01/02/2008 n.12, ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex lege 335/95 da parte di guide turistiche, soci accomandanti di Sas, soci liquidatori di società in liquidazione e farmacisti.

- Guida turistica: se l'attività viene svolta in forma imprenditoriale il titolare dovrà essere iscritto alla gestione commercianti; diversamente, se l'attività viene svolta in modo professionale, la posizione INPS deve essere accesa alla gestione separata per i lavoratori autonomi.

- Soci accomandanti di Sas: devono essere iscritti alla gestione commercianti se hanno un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e se svolgono effettivamente l'attività aziendale con abitualità e prevalenza.

- Soci liquidatori di società in liquidazione: continuano ad essere iscritti alla gestione commercianti anche quando il liquidatore è un professionista esterno.

Farmacisti (operanti fuori dalle farmacie ex lege 248/2006): il titolare deve essere iscritto all'ENPAF. Medesimo obbligo ricorre se il rapporto di lavoro si basa su un contratto di associazione in partecipazione o su un contratto a progetto.Se l'attività è svolta in qualità di lavoratore subordinato il farmacista dovrà essere iscritto al FPLD INPS.