Alcune delle disposizioni dell’art. 51, c.2 del TUIR, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 e Bilancio 2017 e 2018, al fine di rilanciare il welfare aziendale, prevedono che i vari beni, opere, prestazioni o servizi debbano avere come destinatari non solo la generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, ma anche i loro familiari individuati dall’art. 12 del TUIR.

Questa norma fa riferimento ai seguenti soggetti:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati
  • persone indicate dall’art. 433 del codice civile.

A sua volta la disposizione del codice civile individua i seguenti soggetti:

- il coniuge;

- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;

- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Non va dimenticato che nell'elenco devono essere inclusi anche le persone unite civilmente. Infatti l’art. 1, c.20, della L. 76/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, stabilisce che «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni concernenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Restano invece esclusi i semplici conviventi.

I citati soggetti potranno fruire dei seguenti flexible benefit:

  • abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 51, c.2, lett. d-bis);
  • opere e servizi aventi le finalità di cui all’art. 100 del TUIR: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto (art. 51, c.2, lett. f);
  • servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e borse di studio (art. 51, c.2, lett. f-bis);
  • servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, c.2, lett. f-ter).

L’elencazione dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR è tassativa, pertanto la fruizione dei flexible benefit dell’art. 51 del TUIR non può essere estesa a soggetti diversi, uniti ad altro titolo al dipendente, ad esempio per motivi di semplice amicizia o conoscenza.