In base ad un principio generale il superminimo (ossia la retribuzione in più rispetto ai minimi tabellari) riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti  è di norma assorbito nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dal contratto collettivo  (Cass. 18/07/2008 n.20008).
In ogni caso, precisa la Suprema Corte, resta salva la possibilità che le parti in sede di stipula del contratto di lavoro attribuiscano al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore.  In questo caso il superminimo resta una voce retributiva che va ad aggiungersi al minimo tabellare.