La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20980 del 30 settembre 2009, ha stabilito che se il dirigente viene privato di compiti operativi e, contestualmente, assegnato ad attività di mera consulenza e studio, ovvero di rappresentanza, può ritenersi dequalificato ai sensi dell'art. 2103 C.C. La circostanza che lo stesso abbia atteso 18 anni prima di agire in sede giudiziaria non può essere considerata segno di acquiescenza.
Il giudice, una volta accertata la dequalificazione, procede, quindi, alla liquidazione del danno sulla scorta di una ricostruzione in fatto della vicenda e dell'accertamento, anche presuntivo, dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità.