La Corte di Cassazione, con la sentenza 08/02/2010 n.2772, ha deciso che se le parti non concordano che il rapporto di lavoro si sia concluso per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. questo non può essere accertato d'ufficio dal giudice di merito.
Nel caso in esame la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per il quale ha chiesto la dichiarazione di inefficacia, mentre l'azienda si era difesa sostenendo che non si trattava di licenziamento, ma di dimissioni.
Infatti secondo la Suprema Corte a parte l'esattezza o meno della qualificazione della risoluzione consensuale del contratto di lavoro come eccezione in senso stretto, va osservato che i fatti estintivi, impeditivi e modificativi che hanno automaticamente prodotto i loro effetti devono essere rilevati d'ufficio dal giudice sempre che siano stati allegati dalla parte.