La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24366 dell’1 dicembre 2010, ha stabilito che non è sempre obbligatoria la reintegra sul posto di lavoro del prestatore assolto dopo un periodo di custodia cautelare.
Questo accade quando il recesso del datore di lavoro non è determinato esclusivamente dalla misura cautelare. Secondo il Codice di Procedura Penale (art. 102 bis delle Disposizioni di attuazione), infatti, il lavoratore sottoposto a custodia cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari e, successivamente assolto, ha diritto alla reintegra dopo la sentenza di assoluzione se il licenziamento sia fondato esclusivamente sul fatto obiettivo della detenzione del dipendente.