L’INL, in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia, Malta e San Marino, ha ricordato che i lavoratori romeni possono essere assunti in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani, senza la necessità di ottenere un'autorizzazione di assunzione particolare o un permesso di lavoro.

Quindi per l’instaurazione del rapporto di lavoro è sufficiente che siano muniti i un documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto in corso di validità) e di un codice fiscale rilasciato dall'autorità italiana competente (Agenzia delle Entrate).

Almeno entro la mezzanotte del giorno prima dell'effettivo inizio del lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare online al Ministero del Lavoro italiano la comunicazione obbligatoria (COL-Unilav) relativa all'inizio del rapporto di lavoro.

Resta fermo che prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve essere consegnato al lavoratore il contratto di lavoro, dove devono essere indicati gli orari, se si tratta di contratto part time, le mansioni, il luogo di lavoro, la retribuzione, il periodo di prova, etc., ossia tutti gli aspetti che regolano il rapporto di lavoro.

Ogni mese al lavoratore deve essere consegnata la busta paga da cui è possibile vedere se viene rispettato l’importo della retribuzione fissata dal CCNL del settore e se sono registrate tutte le ore di lavoro svolte.

Dal 2018 la retribuzione deve essere pagata con modalità tracciata (con bonifico bancario, pagamento elettronico o assegno) e, salvo eccezioni (ad esempio per il lavoro domestico), non può essere corrisposta in contanti.

Se il soggiorno in Italia supera i 3 mesi, è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe comunale presso il Comune dove il lavoratore soggiorna. Per soggiorni fino a 3 mesi, il lavoratore può richiedere l'iscrizione al Registro Temporaneo della Popolazione.

Il contratto di lavoro agricolo stagionale è stipulato a tempo determinato per:

1) l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o occasionali (senza limite di un numero minimo di giornate);

2) l’esecuzione di più lavori stagionali o più fasi di lavoro, distribuiti nell’arco dell’anno, con garanzia di occupazione minima di almeno 100 giornate all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

3) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.

Se il lavoratore con contratto a tempo determinato svolge più di 180 giorni effettivi di lavoro nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, può richiedere, nei sei mesi successivi, la conversione del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, tranne nei seguenti casi:

a. contratto di lavoro a termine stipulato sin dall’inizio con garanzia minima di 100 giornate all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre);

b. contratto di lavoro a termine stipulato sin dall’inizio con durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro all’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

c. contratto stipulato per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Infine, l’INL ricorda che i lavoratori agricoli stagionali hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, secondo le modalità previste dai contratti provinciali.