La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6906 del 20 marzo 2009, ha sancito che il lavoratore che abbia impugnato il licenziamento e che, successivamente, abbia ottenuto la pensione di anzianità, in caso di annullamento del licenziamento ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
In base alla normativa vigente, la pensione di anzianità è, certamente, incompatibile con il reddito da lavoro dipendente; lo svolgimento da parte del pensionato di un'attività di lavoro subordinato non determina, però, l'interruzione della pensione, bensì la sua sospensione per tutta la durata del rapporto di lavoro, alla cessazione del quale, pertanto, riprenderà il trattamento pensionistico.