Il TFR sui redditi prodotti all'estero non va tassato
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26438 del 04/11/2008, nel confermare una sua precedente posizione espressa con la sentenza n. 12201 del 14/08/2002, ha stabilito che non è tassabile in Italia il TFR che trova la sua fonte in un rapporto di lavoro dipendente svolto all'estero ed escluso da tassazione.
In pratica, la Suprema Corte, partendo dalla natura sostanzialmente retributiva del TFR (c.d. retribuzione differita), ritiene che lo stesso debba subire un trattamento tributario analogo a quello previsto per la retribuzione ordinaria.
Pertanto, se il reddito ordinario sulla base del quale sono maturate le quote annuali di TFR non è da assoggettarsi ad imposizione, poiché prodotto all'estero da un soggetto non residente (comb. disp. Artt. 3 e 23 del TUIR), analogo trattamento deve essere riconosciuto al TFR maturato su quegli stessi redditi.
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