È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Tra le novità più rilevanti, si segnalano le seguenti:
Art. 2 - Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati. Nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027, si introduce un ulteriore divieto di cumulo per gli effetti dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR (opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). Gli effetti dell’opzione non sono cumulabili con gli effetti previsti dall'art. 44 del D.L. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (Regime speciale per lavoratori impatriati), e, ora, per i soggetti di cui sopra, con gli effetti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati). All’uopo, si rammenta che l’art. 24-bis del TUIR prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (cioè che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti) possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al c. 2 dello stesso articolo, dei redditi prodotti all'estero a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione; l'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva di cui sopra non è cumulabile con: - l’incentivo per il rientro dei ricercatori, cioè l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato; - il regime speciale per gli impatriati (che continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data); - per i soggetti che si trasferiscono a decorrere dal periodo d’imposta 2027, il nuovo regime agevolativo per gli impatriati, cioè la concorrenza alla formazione del reddito complessivo di redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, limitatamente al 50% del loro ammontare;
Art. 6 - Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni. La L. 199/2025, con i commi da 140 a 142 dell’art. 1, ha modificato l’art. 25-bis, c. 5, del DPR 600/1973 includendo nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti prima esentati, ossia: · agenzie di viaggio e turismo; · agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; · agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamenteLa novità doveva essere applicata sulle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026. Tale decorrenza viene ora, dall’art. 6 in analisi, posticipata all’1.5.2026;
Art. 9 - Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti. Ai sensi dell’art. 36, c. 6-quater, del D. Lgs. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2, del DPR 600/1973 (ritenuta alla fonte del 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe).Sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del decreto (28.3.2026) fino al 31.12.2026, non si applicano le ritenute alla fonte se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Si ricorda che la misura era già stata prevista dalla L. 18/2024 (conversione del Milleproroghe 2024), ma poi non più prorogata. In base al susseguirsi delle norme, la disciplina fiscale applicabile ai premi è la seguente: · premi erogati dal 29.2.2024 al 31.12.2024: esonero da ritenuta fino a 300 euro; · premi erogati dal 1.1.2025 al 27.3.2026: nessun esonero da ritenuta; · premi erogati dal 28.3.2026 al 31.12.2026: esonero da ritenuta fino a 300 euro; · premi erogati dal 1.1.2027: nessun esonero da ritenuta.