L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 264 del 13 settembre 2025, ha chiarito che i lavoratori che hanno prestato servizio presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) possono accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, purché siano soddisfatte le condizioni ordinarie previste dalla norma.

Nella fattispecie in esame, l’istante, cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 2021, aveva lavorato dapprima presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) a Lussemburgo e, dal 2022, presso la BERS con sede a Londra. Intendendo rientrare in Italia nel 2025, chiedeva se potesse fruire del nuovo regime per impatriati.

Il dubbio principale riguardava l’eventuale applicazione dell’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, che stabilisce una particolare disciplina fiscale per i funzionari e agenti delle istituzioni UE, considerati residenti nello Stato del domicilio fiscale originario anche se operano all’estero.

Se tale disposizione fosse stata applicabile alla BERS, il lavoratore sarebbe stato considerato fiscalmente residente in Italia ex lege durante il periodo di lavoro all’estero, precludendo quindi l’accesso al regime impatriati.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la BERS, pur operando in stretta collaborazione con istituzioni europee e internazionali, non è un’istituzione o un organo dell’Unione europea.

Il Protocollo n. 7 si applica solo a:

  • Banca centrale europea (art. 21);
  • Banca europea per gli investimenti (art. 22);
  • istituzioni e organi dell’UE elencati nei Trattati.

Poiché la BERS non è inclusa in tali elenchi, ai suoi dipendenti non si applicano le disposizioni del Protocollo n. 7.

Di conseguenza, il contribuente non è da considerarsi fiscalmente residente in Italia nei periodi di lavoro presso la BERS (2023-2025).

L’Agenzia conclude che, al rientro in Italia previsto per ottobre 2025, il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta 2026, sempreché siano rispettati tutti i requisiti normativi (in particolare, la residenza fiscale all’estero per almeno tre periodi d’imposta e il possesso di elevata qualificazione o specializzazione).