Impatriati: regime agevolato anche dopo l’aspettativa
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, ha chiarito che il nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023) può applicarsi anche al rientro in Italia di un lavoratore collocato in aspettativa non retribuita, superando l’impostazione restrittiva del previgente art. 16 del D.Lgs. 147/2015. L’aspettativa, di per sé, non preclude l’accesso al regime, ma incide solo sulla verifica di altri requisiti (in particolare, il periodo minimo di permanenza all’estero).
Nella fattispecie esaminata, l’istanza è stata presentata da una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di una banca sin dal 2001. A partire dal 2018, la stessa ha fruito di un periodo di aspettativa non retribuita per accettare un incarico lavorativo all’estero, trasferendo la propria residenza fuori dall’Italia e iscrivendosi regolarmente all’AIRE. Concluso l’incarico internazionale e terminato il periodo di aspettativa nel marzo 2024, la lavoratrice è rientrata in Italia nel maggio dello stesso anno, riprendendo servizio presso la banca di appartenenza. In tale contesto, l’istante ha chiesto se il rientro in Italia a seguito di aspettativa non retribuita consenta l’accesso al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023.
L’Amministrazione finanziaria ha concluso affermando che il rientro in Italia da un periodo di aspettativa non retribuita non impedisce l’accesso al nuovo regime degli impatriati; l’aspettativa non è più, infatti, causa ostativa, ma rileva solo indirettamente nella ricostruzione del rapporto con il datore di lavoro ai fini del computo della permanenza all’estero.
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